FALSA PERIZIA
Mi sono occupata della difesa di un ingegnere chimico, perito del Tribunale di Bologna, accusato ingiustamente di falsa perizia nell’ambito di una causa civile relativa al funzionamento di un impianto di biogas, da lui ritenuto scientificamente privo dei requisiti essenziali al fine di un suo normale uso.
In risposta, la parte individuata come inadempiente dalla sua relazione aveva presentato un esposto, accusandolo di falsa perizia. Seguiva una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, richiesta a cui si opponeva la querelante.
In difesa del mio cliente, in tale fase ho avuto modo di chiarire che non vi erano i presupposti per la configurazione della falsa perizia: al fine di ipotizzare legittimamente il reato di falsa perizia devono infatti sussistere l’elemento soggettivo del dolo (nello specifico l’intenzione di dichiarare il falso nella propria relazione tecnica) e l’elemento oggettivo delle dichiarazioni non veritiere (pareri o asserzione di fatti).
Nel caso di specie l’ingegnere del Tribunale aveva espresso la sua opinione tecnica priva di qualsivoglia affermazione non corrispondente alla realtà.
Il reato in questione si sarebbe potuto perfezionare se il perito avesse omesso volontariamente alcuni dati significativi o affermato la sussistenza di elementi inesistenti con la piena coscienza, volontà e intenzione di frodare i risultati della consulenza tecnica.
Al termine dell’udienza a porte chiuse in cui si esponeva la difesa qui tratteggiata, il procedimento a carico del mio cliente si è quindi concluso con provvedimento di archiviazione.
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