DIFFAMAZIONE E SOCIAL MEDIA
Si parte dalla considerazione della piattaforma social quale “luogo” di pubblico dominio, in quanto la bacheca del social network può potenzialmente raggiungere un numero elevato di persone, e dunque strumento con il quale le offese vengono ascoltate da un pubblico.
Appurato ciò, l’elemento di forte impatto che emerge dalla pronuncia della Corte è la realizzazione di questo delitto (art. 595 Codice Penale) anche nei casi in cui nelle dichiarazioni offensive sulle piattaforme social (post Facebook) non sia indicati i nomi delle persone alle quali si riferiscono.
Ciò in quanto, secondo l’interpretazione dei Giudici, ai fini della configurazione del reato è sufficiente che la persona offesa sia individuabile secondo altri riferimenti, anche laddove non ne sia esplicitato il nome, e che perciò le offese siano riconducibili a un determinato soggetto, seppur da parte di un numero limitato di persone, attraverso elementi della situazione specifica, e cioè in base al tipo di offesa, alle circostanze narrate, oggettive e soggettive, ai tempi e alle caratteristiche personali evocate.
In questo senso si fa riferimento a eventuali riferimenti ad un contesto territoriale limitato (una certa cittadina, un preciso luogo) o ad ulteriori elementi di contorno identificativi di una persona o di un gruppo di persone (una categoria di lavoratori o di persone).
Ecco che accompagnando l’offesa (esternata pubblicamente) con tali tipi di indicazioni, la stessa offesa assumerà pari valore rispetto a quella effettuata con esplicitazione di nomi e cognomi.
Su simili fatti la Corte di Cassazione si era già espressa in una precedente sentenza del 2021, dopo aver esaminato alcune dichiarazioni ingiuriose esposte in pubblico (post Facebook), nello specifico, circoscritte ad un luogo preciso (uno stabilimento balneare) frequentato abitualmente da una persona appartenente a una determinata categoria lavorativa (i carabinieri della zona) e con indicazione anche di un lasso temporale (il turno di servizio). Si trattava quindi di elementi che rendevano facilmente desumibile il destinatario delle dichiarazioni denigratorie, seppur non venisse fatto il suo nome.
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