PASSO CARRABILE A RASO



Ha fatto molto discutere la recente
sentenza della Cassazione sui passi carrabili cosiddetti ‘a raso’. Nel luglio 2022 la Corte si è espressa in relazione ad un caso specifico i cui fatti sono avvenuti a Comacchio, in provincia di Ferrara.

La vicenda prende il via a seguito di un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche negli anni 2014-2018 da parte del Comune di Comacchio al residente di un’abitazione privata con accesso “a raso”, ossia con accesso diretto nella pubblica via.

Il cittadino dapprima si rivolgeva al Tribunale di Ferrara affinché si stabilisse il mancato diritto in capo al Comune del relativo canone, a fronte dell’assenza a monte del presupposto di fatto, ovvero l’occupazione. Tale esito processuale, però, necessitava che il Giudice di primo grado disapplicasse il regolamento comunale, il quale prevede che siano soggetti al pagamento del canone COSAP anche coloro i quali abbiano accesso alla pubblica via senza occuparla minimamente.

Il tribunale respingeva la richiesta del cittadino, ritenendo il regolamento legittimo e dichiarandosi peraltro incompetente a decidere in merito, ma la persona ha impugnato la sentenza e adito la Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto in pieno i suoi diritti cassando la precedente pronuncia.

Nello specifico la Cassazione ha affermato a chiare lettere che il presupposto di fatto previsto per l’applicazione del canone COSAP sia quello dell’occupazione del suolo pubblico, e che tale occupazione non possa essere estesa arbitrariamente da alcun regolamento oltre i confini del suo significato letterale.

Di ciò si trova conferma - evidenzia la Corte - nelle plurime fonti normative, tra cui in numerose sentenze e nel d.lgs. n. 507 del 1993, che disciplina l’applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con identici presupposti del COSAP. Di conseguenza, la norma comunale risultava lesiva delle norme primarie citate e doveva essere immediatamente disapplicata dal Tribunale.

Per queste ragioni la Cassazione ha giudicato che il canone Cosap non fosse dovuto al cittadino, in quanto con passo carrabile “a raso” non si trovava in una delle condizioni legittimanti tale pagamento (ovvero le condizioni di “occupazione”: interruzione di marciapiedi, manufatti di accesso alla pubblica via o qualsivoglia sottrazione di suolo pubblico).

Quella appena illustrata si ritiene una sentenza di particolare interesse in quanto vi è la possibilità, laddove ci si trovi nella stessa situazione, di intraprendere la medesima via.

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